Art. 41 — Disposizioni fondamentali e Regolamento generale
146 In caso di divergenza tra una disposizione della prima parte della Convenzione (disposizioni fondamentali, numeri da 1 a 170) e una disposizione della seconda parte (Regolamento generale, numeri da 201 a 571), la prima parte prevale.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
