[1]ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER LA COLLABORAZIONE BILATERALE

[2]Ispirati dallo spirito e dai principi dell'Accordo di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1992, il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Bulgaria, da qui in avanti denominati "Parti",

[3]- desiderosi di rafforzare e consolidare la loro cooperazione nel settore detta Difesa; - convinti che tale collaborazione consentira' di migliorare le rispettive capacita' economiche, tecnologiche e industriali; - esprimendo la loro aspirazione ad una collaborazione a lunga scadenza di reciproco vantaggio, basata sul reciproco rispetto e considerazione degli interessi di ciascuna delle Parti, hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO 1 di firmare ed attuare il presente Accordo sulla base dei principi di parita' e di reciproco Vantaggio. Ciascuna delle Parti applichera' il presente Accordo in conformita' alla legislazione nazionale. Le forme della collaborazione, derivanti dal presente Accordo, non possono contravvenire alla legislazione nazionale dei due Paesi, ne' ai loro impegni internazionali, ne' tanto meno alle rispettive direttive della politica nazionale ed internazionale. Il presente Accordo non riguarda problematiche al di fuori della competenza precipua dei Ministeri della Difesa delle Parti.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;78~accordo-art1 · fonte del testo

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