• 1)Le dichiarazioni pronunciate in virtu' della presente Convenzione all'atto della sua firma sono soggette a conferma all'atto della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione.
  • 2)Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni dovranno essere fatte per iscritto e formalmente notificate al depositario.
  • 3)Le dichiarazioni acquisteranno efficacia alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per quanto riguarda lo Stato dichiarante. Tuttavia, le dichiarazioni di cui il depositario avra' ricevuto notifica formale dopo tale data acquisteranno efficacia il primo giorno del mese successivo la scadenza di un periodo di 6 mesi dopo la data del loro ricevimento da parte del depositario. La dichiarazione unilaterale e reciproca fatta in virtu' dell'art. 26, acquistera' efficacia il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 6 mesi dopo la data di ricevimento dell'ultima dichiarazione da parte del depositario.
  • 4)Qualsiasi Stato che pronuncia dichiarazione in virtu' della presente Convenzione, puo' in qualsiasi momento ritirarla mediante notifica formale rivolta per iscritto al depositario. Tale ritiro avra' efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di 6 mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
  • 5)Il ritiro di una dichiarazione fatta in virtu' dell'art. 26 rendera' nulla, dal momento in cui acquistera' efficacia, qualsiasi dichiarazione reciproca pronunciata da un altro Stato in virtu' di questo medesimo articolo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art31 · fonte del testo

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