• 1)La presente Convenzione non si applica:
  • a)alla rappresentanza da parte di intermediari che, a titolo professionale, effettuano operazioni nelle borse dei valori e merci;
  • b)alla rappresentanza da parte di qualsiasi persona che procede ad una vendita all'asta;
  • c)alla rappresentanza legale nel diritto di famiglia, del regime matrimoniale tra i coniugi e del regime delle successioni;
  • d)alla rappresentanza derivante da una abilitazione legale o giudiziaria ad agire per conto di persone che non hanno la capacita' di agire;
  • e)alla rappresentanza in virtu' di una decisione di un'autorita' giudiziaria o amministrativa, o che viene esercitata sotto il diretto controllo di tale autorita'.
  • 2)La presente Convenzione non deroga alle norme di tutela dei consumatori.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art3 · fonte del testo

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