L'articolo 22 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Resta stabilito che la doppia imposizione e' evitata come segue: "1. - Uno Stato contraente non puo' comprendere nella base imponibile delle imposte sul reddito contemplate nell'art. 2, i redditi la cui tassazione e' esclusivamente riservata all'altro Stato contraente in virtu' della presente Convenzione, ma ciascuno Stato conserva il diritto di calcolare l'imposta afferente ai redditi, la cui tassazione e' ad esso attribuita, applicando l'aliquota corrispondente all'insieme dei redditi tassabili secondo la propria legislazione. "2. - Per quanto riguarda i dividendi, di cui all'art. 8, e gli interessi, di cui all'art. 9, lo Stato del domicilio imputera' all'imposta afferente a tali dividendi o interessi l'imposta effettivamente riscossa nell'altro Stato sugli stessi redditi nelle condizioni fissate dai citati articoli. Tuttavia, in Italia, l'imputazione verra' effettuata soltanto se questi dividendi o interessi siano assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile. Nel caso in cui questa imposta non e' applicabile in virtu' della legislazione italiana, l'imputazione verra' effettuata soltanto se l'imposta afferente a questi dividendi o interessi risultera' superiore al 20 per cento ed in tale caso potra' trovare applicazione solo per la parte eccedente detta percentuale".

Testo vigente dal 4 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;766~art7 · fonte del testo

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