1. L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel termine piu' breve possibile, considerate le circostanze. 2. Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame puo' essere differito fino al loro arrivo a destinazione. 3. Se le merci sono dirottate o rispedite dall'acquirente senza che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilita' di esaminarle e se, al momento della conclusione del contratto, il venditore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibilita' di tale dirottamento o di tale rispedizione, l'esame puo' essere differito fino all'arrivo delle merci alla loro nuova destinazione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art38 · fonte del testo

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