[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE RIGUARDANTE I CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI

[3]GLI STATI PARTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

[4]TENENDO PRESENTE gli obiettivi generali di cui alle risoluzioni relative all'instaurazione di un nuovo assetto economico internazionale che l'Assemblea generale ha adottato nella sua sesta sessione straordinaria;

[5]CONSIDERANDO che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell'uguaglianza e dei vantaggi reciproci e' un elemento importante per favorire amichevoli relazioni fra gli Stati;

[6]STIMANDO che l'adozione di norme uniformi applicabili ai contratti di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici e giuridici, contribuira' ad eliminare gli ostacoli giuridici negli scambi internazionali, favorendo lo sviluppo del commercio internazionale;

[7]HANNO CONVENUTO quanto segue:

[8]Articolo 1

[9]1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:

  • a)quando questi Stati sono Stati contraenti; o
  • b)quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente. 2. Non si terra' conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi quando tale fatto non risulta ne' dal contratto, ne' da transazioni precedenti fra le parti, ne' da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto. 3. ne' la nazionalita' delle parti, ne' il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto saranno prese in considerazione per l'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art1 · fonte del testo

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