Art. 6 (Accordo quadro)
- 1)Le disposizioni del presente Accordo non impediranno agli Stati Contraenti di potere far ricorso, di comune intesa, ad altre forme di cooperazione transfrontaliera.
- 2)Le disposizioni del presente Accordo non potranno essere interpretate come suscettibili di pregiudicare la validita' degli accordi e delle intese di cooperazione gia' esistenti.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
