[1]CONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente due rettifiche del confine al valico dei Mulini e Pedrinate

[2]Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, considerata la necessita' di rettificare il tracciato della frontiera fra la dogana svizzera di Ponte Faloppia e la dogana italiana dei Mulini lungo la strada che le riunisce da una parte e dall'altra fra la dogana svizzera di Pedrinate e la dogana italiana di Drezzo, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:

[3]il Presidente della Repubblica italiana:

[4]Sua Eccellenza R. Paulucci di Calboli Barone, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica italiana in Svizzera;

[5]il Consiglio federale svizzero:

[6]l'Ambasciatore Emanuel Diez, direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[7]ARTICOLO 1.

[8]A parziale modifica della convenzione tra il Regno d'Italia e la Confederazione svizzera del 24 luglio 1941 per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il monte Dolent, il tracciato della frontiera della rotabile di Resegacia-Campersico e piu' precisamente dalla dogana svizzera di Ponte Faloppia alla dogana italiana dei Mulini (tra i termini 83 E e 84 A 1 R) e' rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di metri quadrati 426, conformemente al piano allegato a scala 1: 500 che fa parte integrante della presente convenzione. Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lieve entita' che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;757~art1 · fonte del testo

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