Sono ammesse al beneficio del regime previsto dall'Accordo di associazione anche le merci ottenute negli Stati membri originari della Comunita' o in Grecia, nella cui fabbricazione sono entrati prodotti in provenienza da un nuovo Stato membro che non, si trovano in libera pratica ne' negli Stati membri originari ne' in Grecia. Tuttavia, l'ammissione di tali merci al beneficio del regime predetto puo' essere subordinata alla riscossione di un prelievo compensativo nello Stato di esportazione fino a quando negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Grecia saranno applicati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli gia' applicati negli scambi tra gli Stati membri originari e la Grecia. L'articolo 8 dell'Accordo di associazione e' applicabile.

Testo vigente dal 22 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;757~art12 · fonte del testo

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