• 1)Le imposte dirette dovute sui redditi derivanti dall'esercizio di navi ed aeromobili in traffico internazionale saranno riscosse solamente nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa, a condizione che le navi battano la bandiera di detto Stato o che gli aeromobili ne posseggano la nazionalita'.
  • 2)Le precedenti disposizioni si applicano anche a favore delle imprese italiane e di quelle tunisine di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune di "pool", ad un esercizio in comune o ad un ente internazionale d'esercizio, nel limite dei redditi di dette imprese.

Testo vigente dal 29 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;751~art2 · fonte del testo

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