Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 34 (All. 1C - Accordo)

di procedimento: obbligo della prova 1. Ai fini dei procedimenti civili in ordine alla violazione dei diritti del titolare di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), se oggetto di un brevetto e' un procedimento che consente di ottenere un prodotto, le autorita' giudiziarie hanno la facolta' di imporre al convenuto di provare che il procedimento per ottenere un prodotto identico e' diverso dal procedimento brevettato. Pertanto, i Membri dispongono, almeno in uno dei caso sottoindicati, che un prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante il procedimento brevettato:

  • a)se il prodotto ottenuto mediante il procedimento brevettato e' nuovo;
  • b)se esiste una sostanziale probabilita' che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non ha potuto determinare con mezzi ragionevoli il procedimento effettivamente usato. 2. Ciascun Membro ha facolta' di stabilire che l'obbligo della prova di cui al paragrafo 1 incombe al presunto contraffattore soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera a) o soltanto se sussiste la condizione di cui alla lettera b). 3. Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art34 · fonte del testo

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