Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 26 (All. 1C - Accordo)

1. Il titolare di un disegno industriale protetto ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, vendere o importare articoli recanti o contenenti un disegno che sia un copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, quando tali operazioni siano intraprese a fini commerciali. 2. I Membri possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni industriali, purche' tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento dei disegni industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 3. La protezione e' accordata per una durata non inferiore a 10 anni.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art26 · fonte del testo

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