Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 22 (All. 1C - Accordo)

delle indicazioni geografiche 1. Ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o localita' di detto territorio, quando una determinata qualita', la notorieta' o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. 2. In relazione alle indicazioni geografiche, i Membri prevedono i mezzi legali atti consentire alle parti interessate di impedire:

  • a)l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione e' originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto;
  • b)qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi (1967). 3. Un Membro rifiuta o dichiara nella, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti nel Membro in questione e' tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine. 4. La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 applicabile contro un'indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla localita' di cui il prodotto e' originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originari di un altro territorio.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art22 · fonte del testo

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