In caso di trasferimento della residenza abituale di un minore da uno Stato contraente in un altro, le misure adottate dalle autorita' dello Stato di precedente abituale residenza resteranno in vigore fino a che le autorita' dello Stato di nuova abituale residenza non le avranno abolite o sostituite. Le misure adottate dalle autorita' dello Stato di precedente abituale residenza saranno abolite o sostituite solo dopo un preavviso alle suddette autorita'. In caso di trasferimento di un minore che era sotto la protezione delle autorita' dello Stato di cui egli e' cittadino, le misure da queste adottate sulla base della loro legislazione interna resteranno in vigore nello Stato di nuova residenza abituale.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742~art5 · fonte del testo

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