La presente Convenzione avra' una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' con l'articolo 20, primo capoverso, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o vi avranno aderito successivamente. La Convenzione sara' rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sara' notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della fine del termine di cinque anni. Essa potra' limitarsi ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione. La denuncia avra' effetto soltanto nei confronti dello Stato che l'avra' notificata. La Convenzione restera' in vigore per gli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742~art24 · fonte del testo

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