Qualsiasi Stato, al momento della firma, della ratifica o della adesione, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estende all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o a uno o piu' di detti territori. Tale dichiarazione avra' effetto per detto Stato al momento dell'entrata in vigore della Convenzione. In seguito, ogni estensione nel senso suddetto sara' notificata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi. Allorche' la dichiarazione d'estensione viene fatta in occasione di una firma o di una ratifica, la Convenzione entrera' in vigore per i territori in questione conformemente alle disposizioni dell'articolo 20. Allorche' la dichiarazione d'estensione viene fatta in occasione di una adesione, la Convenzione entrera' in vigore per i territori in questione conformemente alle disposizioni dell'articolo 21.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
