[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DEFINITIVO DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO PER DANNI DI GUERRA.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI

[3]Desiderosi di pervenire ad un regolamento definitivo di tutte le questioni economiche e finanziarie derivanti dall'applicazione del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra l'Italia e le Potenze alleate e associate (citato d'ora in avanti come il trattato), e dell'accordo italo-olandese concluso a Roma il 15 giugno 1951 in merito al regolamento di alcune questioni derivante dalle clausole economiche del trattato di pace (citato d'ora in avanti come l'accordo). Hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1

  • a)Il Governo della Repubblica italiana paghera' al Governo del Regno dei Paesi Bassi l'importo di un milione di fiorini olandesi a titolo di indennizzo totale e definitivo delle domande di cui all'articolo 2.
  • b)L'importo di un milione di fiorini olandesi, depositato presso la Nederlandsche Bank in applicazione dello scambio di note italo-olandesi del 6 dicembre 1949 ed al quale si riferisce l'articolo 9, lettera d) dell'accordo, sara' destinato al pagamento di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Testo vigente dal 22 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-02-23;74~art1 · fonte del testo

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