1. Non e' ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravita' estrema commesso in tempo di guerra. 2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunichera' al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra. 3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notifichera' al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;734~protocollo-art2 · fonte del testo

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