ARTICOLO VI Nazionalizzazione, Esproprio e Pagamento dei relativi Risarcimenti 1. Gli investimenti di cittadini o societa' di entrambe le Parti non saranno nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione od all'esproprio (d'ora in poi definiti come esproprio) nel territorio dell'altra Parte, se non per pubbliche finalita' riferite a necessita' interne nella Parte espropriante e contro pieno, immediato, ed effettivo risarcimento. Tale risarcimento ammontera' al reale valore di mercato dell'investimento espropriato prima del momento in cui la decisione di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Tale ammontare sara' calcolato secondo metodi concordati da entrambe le Parti in conformita' con standard di valutazione internazionalmente accettati. Qualora il reale valore di mercato non potesse essere facilmente accertato, il risarcimento verra' determinato sulla base di obiettivi principi di equita', tenuto conto, tra l'altro, del capitale investito, della sua rivalutazione o svalutazione, degli utili correnti, del valore degli ammortamenti nonche' di ogni altro relativo fattore reciprocamente accettato. Il risarcimento sara' effettuato senza indebito ritardo, sara' effettivamente esigibile e liberamente trasferibile. Il risarcimento comprendera' gli interessi, calcolati al tasso d'interesse applicabile concordato tenendo conto dei tassi prevalenti, maturati dalla data di esproprio fino alla data di pagamento, a meno che l'investitore non abbia mantenuto il godimento degli investimenti espropriati fino alla data del predetto risarcimento. La legittimita' di ogni esproprio e le sue procedure cosi' come, senza compromettere i diritti dell'investitore interessato a ricorrere ai mezzi di soluzioni controversie di cui all'Articolo 10 del presente Accordo, l'ammontare o il metodo di pagamento dei risarcimenti, saranno soggetti a revisione secondo i prescritti procedimenti di legge in conformita' con le vigenti leggi e regolamenti della Parte espropriante. 2. Qualora una Parte espropri i beni di una societa', registrata o costituita in base alle vigenti leggi, in qualsiasi parte del suo territorio e nella quale cittadini o societa' dell'altra Parte possiedano azioni, essa, assicurera' che le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo siano applicate secondo modalita' atte a garantire ai proprietari di tali azioni il risarcimento previsto nel predetto paragrafo. Quanto previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo si applichera' anche ai redditi derivanti da investimento, qualora reinvestiti nello stesso

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;733~accordo-artvi · fonte del testo

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