Gli organi competenti collaborano nella prevenzione, nella individuazione, risoluzione e repressione dei reati, soprattutto di quelli in forma organizzata, in particolare nei settori di seguito indicati:

  • a)criminalita' organizzata;
  • b)terrorismo in tutte le sue manifestazioni, con riferimento anche alle fonti di finanziamento;
  • c)traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;
  • d)contrabbando;
  • e)traffico illecito di opere culturali e storiche;
  • f)traffico illecito di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo;
  • g)riciclaggio di denaro di illecita provenienza;
  • h)falsificazione di documenti, di marchi e brevetti industriali;
  • i)falso monetario, di valori, di carte di credito, di titoli e di altri mezzi di pagamento;
  • j)reati legati all'immigrazione clandestina;
  • k)reati nel settore finanziario, assicurativo e fiscale;
  • l)reati nel settore dell'informatica, compresi quelli commessi mediante l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione;
  • m)tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, in particolare nel caso di induzione alla prostituzione e alla pornografia;
  • n)furto e contrabbando di mezzi di trasporto. Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;73~accordo-art2 · fonte del testo

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