L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi, sara' ripartito in quote annuali, in ragione di complessive lire 5 miliardi per gli anni 1976 e 1977, lire 50 miliardi per l'anno 1978, lire 75 miliardi per l'anno 1979 e lire 85 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981. I relativi stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. La complessiva quota relativa agli anni 1976 e 1977 resta determinata in lire 5.000 milioni. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 1.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 3.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, potra' essere modificato sia il volume dell'onere recato dai predetti decreti delegati, sia la ripartizione temporale dell'onere stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto, sulle disponibilita' degli stanziamenti anzidetti, al rimborso delle somme che la regione Friuli-Venezia Giulia deliberi di anticipare per conto dello Stato per la realizzazione delle infrastrutture e impianti diretti al potenziamento delle attivita' economiche previste dalla presente legge, entro i limiti di un ammontare massimo di lire 25 miliardi.

Testo vigente dal 21 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73~art8 · fonte del testo

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