Nell'ambito della Zona potranno essere esercitate, senza alcuna restrizione, imposta o diritti di dogana, tutte le operazioni relative all'ingresso e all'uscita di materiali e merci ed al loro stoccaggio, commercializzazione, manipolazione, trasformazione, compresa la trasformazione di tipo industriale. Le merci provenienti da Paesi diversi dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, introdotte nella Zona, saranno considerate al di fuori dei territori doganali italiano e jugoslavo; se provengono da uno dei due territori saranno considerate come definitivamente uscite dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Le merci dei due Paesi o quelle sdoganate nei due Paesi e successivamente introdotte nella Zona saranno considerate, dal punto di vista doganale, come definitivamente esportate, a meno che, su richiesta degli interessati, esse non vengano sottoposte ad un controllo doganale e fiscale permanente al fine di conservare la nazionalita'. I prodotti petroliferi ed i combustibili in generale, destinati al consumo in stabilimenti industriali situati nella Zona, andranno esenti da diritti di dogana e da sovraimposte di frontiera, qualora provengano da Paesi terzi, ovvero dalle imposte italiane sulla produzione se di produzione italiana e dalle corrispondenti imposte jugoslave se di produzione jugoslava. L'energia elettrica, impiegata negli stabilimenti sopra menzionati, sara' del pari esonerata dalle imposte sul consumo. Il regime fiscale e doganale speciale della Zona non sara' applicato:

  • a)alle merci provenienti da Paesi terzi qualora vengano impiegate o consumate all'interno della Zona, salvo per quanto previsto relativamente ai prodotti petroliferi, ai combustibili ed all'energia elettrica;
  • b)ai materiali da costruzione e da installazione ed ai mobili. Per cio' che attiene alle merci la cui introduzione nella Zona e' sottoposta al pagamento dei diritti di dogana, questo pagamento sara' effettuato direttamente alle autorita' doganali del Paese nel territorio del quale le merci sono introdotte.

Testo vigente dal 21 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73~allegato-protocollo-art2 · fonte del testo

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