[1]ACCORDO relativo all'applicazione della Convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunita' europee

[2]Gli Stati membri delle Comunita' europee, nell'intento di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra di essi per la lotta contro gli atti di violenza; in attesa della ratifica senza riserve della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, firmata il 27 gennaio 1977 a Strasburgo, qui di seguito denominata "Convenzione europea", da parte di tutti gli Stati membri delle Comunita' europee, qui di seguito denominati "Stati membri", hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO 1.

[4]Il presente Accordo si applica alle relazioni tra due Stati membri, di cui almeno uno non sia parte della Convenzione europea oppure sia parte di detta Convenzione ma abbia formulato riserve.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;720~art1 · fonte del testo

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