- Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici. 2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sara', su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo. 3. II Tribunale Arbitrale verra' costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. I due membri nomineranno il Presidente del Tribunale che non sara' un cittadino delle Parti Contraenti. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri e sara' designato di comune accordo fra le Parti. 4. Qualora, entro i termhi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine dei membri e del Presidente non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potra', in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine, la richiesta sara' rivolta. al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di provvedere alle nomine, l'invito a provvedervi sara' rivolto al membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese per il proprio arbitrato e per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente, nonche' tutte le altre spese saranno equamente divise fra le Parti Contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente. Il tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Testo vigente dal 9 marzo 2006

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