1. La responsabilita' contrattuale dell'Organizzazione e' disciplinata dalla legge applicabile ai contratto in questione. 2. Per quanto concerne la responsabilita' non contrattuale, l'Organizzazione deve risarcire i danni causati per colpa dei suoi organi o dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui tali danni sono loro imputabili. La disposizione che precede non esclude il diritto ad altri risarcimenti a norma dei diritto nazionale delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art28 · fonte del testo

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