1. Restando salvi i poteri conferiti all'Assemblea Generale e al Consiglio, l'Agenzia e' amministrata da un Direttore generale che gode di ampia autonomia gestionale per l'attuazione, l'utilizzazione e la conduzione efficiente delle risorse tecniche, finanziarie e umane a sua disposizione. Egli ha facolta' di prendere tutte le iniziative che ritiene necessarie per l'adempimento dei suoi obblighi. 2. Tuttavia, il Direttore generale deve, per sottoporli all'approvazione del Consiglio in conformita' con le disposizioni della Convenzione: (a) elaborare programmi di lavoro annuali e quinquennali, indicando l'impatto sulle tendenze dei costi e dei tassi unitari; (b) redigere il piano finanziario quinquennale e il bilancio preventivo, comprendente gli obblighi finanziari, nonche', come previsto dall'Allegato IV, i tassi unitari e le tariffe; (c) presentare al Consiglio una relazione annuale sulle attivita' e la situazione finanziaria dell'Organizzazione; (d) presentare i principi che regolano la struttura generale dell'Agenzia, i particolari di tale struttura essendo ambito di competenza esclusiva del Direttore generale. 3. Inoltre, il Direttore generale: (a) presenta rapporti a intervalli regolari e richiede le istruzioni dei Consiglio ogni qualvolta gli obiettivi rischino di non essere raggiunti, le scadenze o i tetti finanziari rischino di essere superati, o in caso di modifiche sostanziali dai programmi; (b) negozia gli accordi di cui all'Articolo 2 della Convenzione, nel quadro delle direttive emanate dai Consiglio.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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