1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, negli scambi tra la Comunita' e l'Estonia: - non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione ne' oneri di effetto equivalente, ne' si aumentano quelli gia' applicati; - non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione ne' misure di effetto equivalente, ne' si rendono piu' restrittive quelle gia' esistenti. 2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 19, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle politiche nel settore agricolo dell'Estonia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche. 3. Considerato che, il 1° gennaio 1995, non erano previsti in Estonia dazi tariffari per i prodotti agricoli, qualora sia instaurato un nuovo regime tariffario per le importazioni di prodotti agricoli l'Estonia puo', in deroga al paragrafo 1 e nel quadro della sua politica agraria per la produzione interna, introdurre dazi per un numero limitato di prodotti agricoli originari della Comunita'. Tali dazi possono essere introdotti solo fino al 31 dicembre 1996 e previa consultazione del Consiglio di associazione. In questo caso, l'Estonia garantisce un considerevole margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. All'occorrenza, questo periodo puo' essere prorogato di un anno con decisione del Consiglio di associazione.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art24 · fonte del testo

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