1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attivita' illecite: - immigrazione e presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalita' sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - corruzione; - transazioni illecite riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni; - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; - criminalita' organizzata; - traffico di essere umani e delitti connessi all'attivita' delle reti di immigrazione clandestina; - furto e commercio illecito di materiali radioattivi e nucleari; - trasferimento illecito di autoveicoli. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per: - l'elaborazione della legislazione nazionale; - la creazione di centri d'informazione e di banche dati; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative; - la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attivita' illecite. Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art100 · fonte del testo

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