Art. 14 (Traduzione)
Ogni Stato membro della Commissione Internazionale di Stato Civile, delle Comunita' Europee o del Consiglio di Europa potra' aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
