TRADUZIONE NON UFFICIALE SECONDO PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELLA CONVENZIONE SULLA RIDUZIONE DEI CASI DI NAZIONALITA' MOLTEPLICI E SUGLI OBBLIGHI MILITARI IN CASO DI NAZIONALITA' MOLTEPLICI. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Avendo ritenuto necessario di modificare il capitolo 1 della Convenzione sulla riduzione dei casi di molteplicita' di nazionalita', e sugli obblighi militari in caso di molteplicita' di nazionalita', firmata a Strasburgo, il 6 maggio 1963, di seguito denominata "la Convenzione"; Considerando il numero importante di migranti insediati in maniera permanente negli Stati membri del Consiglio d'Europa e la necessita' di portare a termine la loro integrazione, in particolare quella dei migranti della seconda generazione, nello Stato di accoglienza mediante l'acquisizione della nazionalita' di tale Stato; In considerazione del numero importante di matrimoni misti negli Stati membri e della necessita' di facilitare l'acquisizione da parte di uno dei coniugi; della nazionalita' dell'altro coniuge, come pure l'acquisizione da parte dei figli, della nazionalita' di entrambi i genitori, al fine di promuovere una univocita' di nazionalita' in seno alla stessa famiglia; Considerando che la conservazione della nazionalita' d'origine e' un fattore importante per la realizzazione di tali obiettivi, tenendo conto delle Risoluzioni (77) 12 e 13 del Consiglio d'Europa relative alla nazionalita' dei coniugi di nazionalita' diverse ed alla nazionalita' dei figli nati in costanza di matrimonio, nonche' dell'evoluzione delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 All'articolo 1 della Convenzione sono aggiunti tre paragrafi formulati come segue: "5 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e qualora applicabile, del paragrafo 2 di cui sopra, quando un cittadino di una Parte contraente acquisisce la nazionalita' di un'altra Parte contraente sul di cui territorio e' nato e risiede, oppure vi ha risieduto abitualmente per un periodo avente inizio prima dell'eta' di 18 anni, ciascuna di queste Parti puo' disporre che conservi la sua nazionalita' d'origine. 6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e qualora applicabili, dei paragrafi 2 e 5 di cui sopra, in caso di matrimonio tra cittadini di Parti contraenti diverse, ciascuna di tale Parti puo' disporre che il coniuge che acquisisce di sua libera volonta' la nazionalita' dell'altro coniuge, conservi la sua nazionalita' d'origine. 7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di cui sopra qualora applicabile, se un cittadino minorenne di una Parte contraente i cui genitori sono cittadini di Parti contraenti diverse, acquisisce la nazionalita' di uno dei suoi genitori, ciascuna di tali Parti puo' disporre che conservi la sua nazionalita' d'origine".

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;703~protocollo-art1 · fonte del testo

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