[1]Interpretazione e attuazione

[2]1. Le parti del presente accordo adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. 2. Ciascuna parte e' responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo e in particolare dei regolamenti e delle direttive in materia di trasporto aereo elencati nell'allegato III al presente accordo. 3. Ciascuna parte fornisce all'altra parte tutte le informazioni e le presta tutta l'assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni del presente accordo condotte dall'altra parte nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dal presente accordo. 4. Quando le parti contraenti agiscono in virtu' dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte abbia interesse e che riguardano le autorita' o imprese dell'altra parte, le competenti autorita' dell'altra parte devono essere pienamente informate e avere la possibilita' di presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva. 5. Nella misura in cui le disposizioni del presente accordo e le disposizioni degli atti di cui all'allegato III al presente accordo siano identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli atti adottati in applicazione di questi trattati, esse sono, ai fini della loro attuazione e applicazione, interpretate in conformita' con le pertinenti sentenze e decisioni della Corte di giustizia e della Commissione europea.

Testo vigente dal 16 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-01;7~accordo-art21 · fonte del testo

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