[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE N. 144

[4]CONVENZIONE sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l'adozione di norme internazionali del lavoro

[5]La Conferenza generale della Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi nella sua sessantunesima sessione il 2 giugno 1976; Ricordando i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti - in particolare la convenzione sulla liberta' sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948, la convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949, e la raccomandazione sulla consultazione ai livelli industriale e nazionale, 1960 - che affermano il diritto dei datori di lavoro e dei lavoratori di creare delle organizzazioni libere ed indipendenti e chiedono che siano adottate delle misure per promuovere efficaci consultazioni a livello nazionale tra le autorita' pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, nonche' le disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori sulle misure da prendere allo scopo di attuarle; Dopo aver esaminato il quarto punto all'ordine del giorno della sessione, dal titolo: "Creazione di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro", e dopo aver deciso l'adozione di alcune proposte relative alle consultazioni tripartite destinate a promuovere l'attuazione delle norme internazionali del lavoro; Dopo aver deciso che tali proposte devono assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, il 21 giugno 1976, la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976.

[6]ARTICOLO 1.

[7]Nella presente Convenzione, i termini "organizzazioni rappresentative" significano le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto di liberta' sindacale.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;69~art1 · fonte del testo

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