Si ritiene che lo stagno sia stato esportato se, per un paese di cui all'allegato C, le formalita' indicate in detto allegato e inerenti al nome del paese considerato sono state adempiute, rimanendo inteso che:

  • i)Il Consiglio puo' periodicamente rivedere l'allegato C con il consenso del paese interessato e tale revisione prende effetto come se essa fosse stata inclusa nel predetto allegato;
  • ii)Se un paese produttore esporta stagno in condizioni diverse da quelle considerate all'allegato C, il Consiglio decide se ritenere che tale stagno sia stato esportato ai fini del presente Accordo e, in caso affermativo, fissa la data in cui si presume che tale esportazione abbia avuto luogo.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art35 · fonte del testo

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