[1]ARTICOLO VIII SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

[2]8.1 Per "Informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 8.2 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, e/o trattate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 8.3 Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' Competente per la Sicurezza o da altre Autorita' designate dalle Parti. 8.4 Ciascuna Parte determinera' la classifica che corrisponde all'informazione ricevuta e le attribuira' un livello di protezione uguale o superiore a quanto determinato dalla Parte che ha inviato l'informazione. 8.5 L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito esclusivamente al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali di ciascuna Parte. 8.6 Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 8.7 Il trasferimento a Soggetti terzi o a organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione sviluppata ai sensi del presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' per la Sicurezza della Parte originatrice. 8.8 Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolamentati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' Competenti per la Sicurezza o da Autorita' di Sicurezza designate dalle Parti.

Testo vigente dal 26 giugno 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-06-05;67~accordo-artviii · fonte del testo

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