[1]ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA PER LE RECIPROCHE ESENZIONI FISCALI E DOGANALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI CULTURALI.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA

[3]Desiderosi di promuovere lo sviluppo degli istituti culturali italiani in Finlandia e lo sviluppo degli istituti culturali finlandesi in Italia; Hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1.

[5]1. Gli istituti culturali di uno Stato contraente, situati nel territorio dell'altro Stato contraente, saranno esentati, a condizione di reciprocita', dai seguenti tributi, inclusi quelli di spettanza delle autorita' locali:

  • a)qualsiasi imposta, tassa o diritto afferente al trasferimento di terreni e fabbricati, o parti di fabbricati o partecipazioni, nonche' al materiale impiegato nella costruzione di fabbricati destinati ad un istituto culturale;
  • b)imposta sul patrimonio gravante sui terreni e sui fabbricati o parti di fabbricati o partecipazioni ed imposta sui redditi derivanti dai suddetti beni. 2. Le esenzioni concesse ai sensi dei punti 1-a) e 1-b) del presente articolo si applicheranno solo se i beni soggetti ad imposte, tasse o diritti sono di proprieta' degli istituti culturali di uno Stato contraente. 3. Il termine "partecipazioni" di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo designa i diritti in una societa' di capitali o di persone che abbia come scopo essenziale il possesso e la gestione di terreni o fabbricati.

Testo vigente dal 23 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;67~art1 · fonte del testo

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