1. Un professore o un insegnante che soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente al fine di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato contraente e che e', o era immediatamente prima del soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca e per le quali e' soggetto ad imposizione nell'altro Stato contraente. 2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tali ricerche siano svolte principalmente nell'interesse privato di una determinata persona o di piu' persone.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666~art21 · fonte del testo

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