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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1977
Legge 29 settembre 1980, n. 663
- Aggiornato al
- 23 ottobre 1980
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1CONVENZIONE tra l'Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni in materia di…
- Art. 2Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito…
- Art. 3Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non…
- Art. 4Domicilio fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno…
- Art. 5Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle…
- Art. 7Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili…
- Art. 8Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico…
- Art. 9Imprese associate Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente…
- Art. 10Dividendi 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un…
- Art. 11Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 12Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 13Utili di capitale 1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la…
- Art. 14Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae…
- Art. 15Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli…
- Art. 16Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le…
- Art. 17Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che…
- Art. 18Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19Funzioni pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato…
- Art. 20Professori e studenti 1. Un residente di uno Stato contraente che su invito di una…
- Art. 21Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente…
- Art. 22Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti…
- Art. 23Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di…
- Art. 24Procedura amichevole 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure…
- Art. 25Scambio di informazioni 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno…
- Art. 26Funzionari diplomatici e consolari Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 27Domande di rimborso 1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante…
- Art. 28Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. 29Denuncia La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno…
