[1]Persone in fuga dallo Stato di condanna

[2]1. Se un cittadino di uno dei due Stati contraenti, che e' oggetto di una pena inflitta nel territorio dell'altro Stato rispetto ad una sentenza definitiva, cerca di evitare l'esecuzione o l'ulteriore esecuzione della pena nello Stato di condanna fuggendo nel territorio del primo Stato prima di avere espiato la pena, lo Stato di condanna puo' chiedere all'altro Stato di assumere l'esecuzione della pena. 2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione puo', prima dell'arrivo dei documenti a sostegno della richiesta, o prima della decisione su tale richiesta, arrestare la persona condannata, o adottare ogni altra misura atta ad assicurare che la persona condannata rimanga nel suo territorio in pendenza della decisione sulla richiesta. Le richieste dirette ad ottenere delle misure provvisorie contengono le informazioni indicate all'articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) e d) dell'Accordo. La posizione penale della persona condannata non deve essere aggravata per effetto di eventuali periodi trascorsi in stato di custodia ai sensi del presente comma. 3. Non e' richiesto il consenso della persona condannata al trasferimento dell'esecuzione della pena.

Testo vigente dal 19 maggio 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66~accordo-art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari