[1]convenzionali

[2]1. Le Parti riconoscono l'importanza dei sistemi di controllo interni per il trasferimento di armi convenzionali in linea con le attuali norme internazionali. Le Parti riconoscono l'importanza di applicare detti controlli in maniera responsabile, al fine di contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilita' sul piano internazionale e regionale nonche' per ridurre le sofferenze umane e prevenire la diversione delle armi convenzionali. 2. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, l'eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata di armi leggere e di piccolo calibro continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 3. Le Parti osservano e attuano pienamente i loro rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni UNSC, nonche' gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, adottato dall'UNGA il 20 luglio 2001. 4. Le Parti collaborano a livello bilaterale, regionale e internazionale nell'intento di assicurare il trasferimento responsabile di armi convenzionali e di lottare contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni. Le Parti garantiscono il coordinamento dei loro sforzi per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e prevengono, combattono e sradicano il commercio illegale di armi. Le Parti inoltre includono le questioni relative alle armi convenzionali nel quadro del loro dialogo politico periodico.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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