[1]degli obblighi

[2]1. Qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti derivante dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione del presente accordo viene composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati in seno al comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale. 2. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dal presente accordo glielo comunica. Le Parti si consultano al fine di giungere a una soluzione reciprocamente accettabile della questione. Tali consultazioni si svolgono sotto l'egida del comitato misto. Qualora il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile, la Parte notificante puo' prendere le misure appropriate. Ai fini del presente paragrafo, per "misure appropriate" si intende qualsiasi misura raccomandata dal comitato misto o la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo. 3. Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno agli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, ne informa immediatamente l'altra Parte e indica le misure appropriate che intende adottare. La Parte notificante informa il comitato misto della necessita' di tenere consultazioni urgenti in materia. Qualora il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della notifica, la Parte notificante puo' prendere le misure appropriate. Ai fini del presente paragrafo, per "misure appropriate" si intendono le misure raccomandate dal comitato misto o la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2. 4. Tutte le misure appropriate adottate ai sensi del presente articolo sono proporzionate all'inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e non pregiudicano gli altri obblighi derivanti dal presente accordo non interessati dalla situazione. Nella scelta delle misure appropriate sono privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo o di qualsiasi accordo specifico di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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