[1]sanitarie e fitosanitarie

[2]1. Le Parti collaborano nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei loro territori. 2. Le Parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, entrato in vigore con con l'istituzione dell'OMC il 1° gennaio 1995, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma il 6 dicembre 1951, dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e dalla commissione del Codex alimentarius. 3. Le Parti convengono di rafforzare la capacita' di cooperazione nel campo delle questioni sanitarie e fitosanitarie. Tale sviluppo di capacita' e' adeguato alle esigenze di ciascuna Parte e attuato con l'obiettivo di aiutare la Parte in questione a conformarsi alle misure sanitarie e fitosanitarie dell'altra.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art11 · fonte del testo

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