Art. 20 (Convenzione) — Aeromobili
1. Le disposizioni della presente Convenzione relative alle navi dello Stato d'invio si applicano altresi', in quanto pertinenti, agli aeromobili dello Stato predetto, nel rispetto tuttavia degli Accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra le parti.
Testo vigente dal 15 marzo 2004
