SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 1. La documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale da sottoporre all'autorita' competente della Parte di origine deve contenere almeno le informazioni di cui all'Appendice II. 2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita tramite, come opportuno, un organo comune qualora esista, la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. Le Parti interessate adottano disposizioni affinche' tale documentazione sia distribuita alle Autorita' ed al pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e affinche' le osservazioni formulate siano trasmesse all'autorita' competente della Parte d'origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia adottata riguardo all'attivita' proposta.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640~convenzione-art4 · fonte del testo

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