, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE 1. La presente Convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati firmatari e delle Organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie. 2. La presente Convenzione e' aperta all'adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui all'articolo 16 a decorrere dal 3 settembre 1991. 3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge funzioni di depositario. 4. Ogni organizzazione di cui all'articolo 16 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, e' soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione. Se uno o piu' Stati membri di tale organizzazione sono Parti alla presente Convenzione, questa Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono le loro rispettive responsabilita' per quanto riguarda l'esecuzione degli obblighi stipulati ai sensi della presente Convenzione. In tal caso, l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporaneamente i diritti derivanti dalla presente Convenzione. 5. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 16 indicano la portata delle loro competenze per le materie trattate dalla presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il depositario di ogni pertinente modifica della portata della loro competenza.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640~convenzione-art17 · fonte del testo

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