1. La Comunita' e la Repubblica di Bielorussia avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Bielorussia. La cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure nel settore contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione nella Repubblica di Bielorussia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale armonioso e della sostenibilita'; si terra' conto anche delle considerazioni ambientali. 3. La cooperazione si concentrera' nei seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli investimenti, commesse pubbliche, norme e valutazione della conformita', settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agroindustriale, energia, ambiente, trasporti, ricerca spaziale, servizi postali, telecomunicazioni, servizi finanziari, riciclaggio del denaro sporco, politica monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia, droga e' contrabbando nucleare. 4. Se del caso, la Comunita' potra' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunita' europea alla Repubblica di Bielorussia e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione. Si rivolgera' particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione. 5. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per lo sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art53 · fonte del testo

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