Il riconoscimento e l'esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni relative all'affidamento dei minori ed al diritto di visita adottate dalle autorita' straniere ai sensi degli articoli 7, 11 e 12 della convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sono disposti dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e, ove del caso, il minore e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati o del pubblico ministero. La decisione e' deliberata entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Contro il decreto del tribunale e' ammesso ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata. Ove la richiesta sia presentata tramite l'autorita' centrale, quest'ultima, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente a norma del comma 1, perche' sia proposto il ricorso di cui al comma 2. Il ricorso e' presentato senza ritardo. La decisione e' deliberata nel termine di cui al comma 2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni cura l'esecuzione delle decisioni anche avvalendosi dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, e ne da' immediatamente avviso all'autorita' centrale.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;64~art6 · fonte del testo

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