1. All'articolo 9 i paragrafi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dalle disposizioni seguenti: "2. Un comitato esecutivo, presieduto dal presidente dell'Istituto, assistito dal segretario generale e composto dal presidente, dai capi di dipartimento, dai direttori dei centri previsti all'articolo 11, paragrafo 3 e da un rappresentante dei ricercatori assiste il presidente, a sua richiesta, nell'esecuzione dei compiti dell'Istituto. Il comitato esecutivo prepara i lavori del consiglio accademico. Esso designa i membri del corpo insegnante diversi da quelli di qui al paragrafo 5, lettera e). Esso stabilisce l'elenco dei membri delle commissioni di ammissione e di fine studi. Esso svolge compiti particolari affidatigli dal consiglio accademico. Riferisce regolarmente al consiglio accademico e al consiglio superiore sulle condizioni in cui ha svolto le sue missioni. 3. Sono membri del consiglio accademico:

  • a)il presidente dell'istituto;
  • b)il segretario generale dell'Istituto, che partecipa ai lavori senza diritto di voto;
  • c)i capi di dipartimento;
  • d)i direttori di centro interdisciplinare;
  • e)tutti i professori addetti all'Istituto o una parte di essi;
  • f)tutti gli assistenti addetti all'Istituto o una parte di essi;
  • g)rappresentanti degli altri membri del corpo insegnante;
  • h)rappresentanti dei ricercatori;
  • i)rappresentanti dei membri di altre categorie che partecipano in seno all'Istituto allo svolgimento delle sue missioni. Il consiglio superiore puo' invitare a partecipare alle attivita' del consiglio accademico alle condizioni che esso stabilisce, personalita' delle varie categorie della vita economica, sociale e culturale, che siano cittadini degli Stati contraenti e siano stati segnalati per la loro competenza. 4. Le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 6, paragrafo 5, lettera a) determinano:
  • a)il numero dei membri del consiglio accademico che rappresentano le categorie indicate al paragrafo 3 lettere e), f), g), h) e i) nonche' le modalita' per la loro designazione e la durata del mandato
  • b)le norme di maggioranza applicabili in seno al consiglio accademico;
  • c)le norme che disciplinano il funzionamento del comitato esecutivo. 5. Il consiglio accademico:
  • a)approva i programmi di studi dei dipartimenti e previa consultazione del consiglio di ricerca, i loro programmi di ricerca;
  • b)approva, previa consultazione del consiglio di ricerca, i programmi di ricerca dei centri interdisciplinari;
  • c)partecipa all'elaborazione del progetto di bilancio annuale e del progetto di previsioni finanziarie triennale;
  • d)adotta le disposizioni di esecuzione in materia di ricerca e di insegnamento che non rientrano nella competenza degli altri organi dell'Istituto;
  • e)riunito in composizione ristretta, riservata ai soli docenti di qualifica almeno pari a quella delle persone da designare, designa i capi di dipartimento, i direttori di centro interdisciplinare i professori e gli assistenti chiamati a far parte a tempo pieno del corpo insegnante dell'Istituto;
  • f)determina le condizioni alle quali sono rilasciati i titoli e certificati previsti dall'articolo 14;
  • g)esamina il progetto di relazione di attivita' elaborato dal presidente dell'Istituto e sottoposto al consiglio superiore." 2. All'articolo 9, il paragrafo 7 e' soppresso.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-28;637~convenzione-art5 · fonte del testo

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