[1]Esame mediante videoconferenza

[2]1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere esaminata in qualita' di testimone o perito dalle Autorita' competenti della Parte Richiedente, quest'ultima puo' chiedere che l'esame abbia luogo per videoconferenza, in conformita' alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio. 2. L'esame per videoconferenza puo' essere, altresi', richiesto per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona esaminata di essere presente nel luogo in cui questa si trova ovvero dinanzi all'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito. 3. L'esame mediante videoconferenza deve essere sempre effettuato nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta. 4. La Parte Richiesta autorizza l'esame per videoconferenza se dispone dei mezzi tecnici per realizzarla. 5. Le richieste di esame per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali e' inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione. 6. L'Autorita' competente della Parte Richiesta cita la persona da esaminare in conformita' alla propria legislazione. 7. Con riferimento all'esame per videoconferenza si applicano Ie seguenti disposizioni:

  • a)le Autorita' competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'esame, se necessario assistite da un interprete. L'Autorita' competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona da esaminare ed assicura che l'attivita' sia svolta in conformita' al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorita' competente della Parte Richiesta ritenga che, nel corso dell'esame, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'esame stesso si svolga in conformita' a detti principi;
  • b)le Autorita' competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata per l'esame, quando cio' sia necessario;
  • c)a richiesta della Parte Richiedente o della persona da esaminare, la Parte Richiesta provvede affinche' detta persona sia assistita da un interprete, quando cio' sia necessario;
  • d)la persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente. 8. Salvo quanto stabilito al comma 7 lett. b), l'Autorita' competente della Parte Richiesta redige, al termine dell'esame, un verbale in cui e' indicata la data ed il luogo dell'esame, le generalita' della persona esaminata, le generalita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuto l'esame. L'originale del verbale e' prontamente trasmesso dall'Autorita' competente della Parte Richiesta all'Autorita' competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorita' indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea. 9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso. 10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle specificate ai commi 1 e 2 del presente articolo, compresi ricognizioni di persone e cose e confronti.

Testo vigente dal 18 maggio 2015

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