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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e il Brasile per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e scambio di Note, conclusi a Rio de Janeiro l'8 ottobre 1949
Legge 27 maggio 1950, n. 623
- Aggiornato al
- 26 agosto 1950
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere…
- Art. 3La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iAccordo italo-brasiliano per l'incremento dei rapporti di collaborazione e regolamento…
- Art. iiArticolo II Il Governo brasiliano e il Governo italiano si impegnano di comune accordo a…
- Art. iiiArticolo III Il capitale della Societa' suindicata sara' di 300 milioni di Cruzeiros, di…
- Art. ivArticolo IV Il capitale iniziale della Societa', fissato in 100 milioni di Cruzeiros…
- Art. vArticolo V La suddetta somma di 100 milioni di Cruzeiros sara' depositata, appena entrato…
- Art. viArticolo VI Appena entrato in vigore il presente Accordo, tutte le misure e disposizioni…
- Art. viiArticolo VII I due Governi si impegnano a stipulare nel piu' breve tempo possibile un…
- Art. viiiArticolo VIII I sottoindicati annessi fanno parte integrante del presente Accordo: 1…
- Art. ixArticolo IX Il Governo italiano e il Governo brasiliano, contando sull'adempimento del…
- Art. xArticolo X Qualora fra i due Governi sorgessero delle divergenze - cio' che si confida…
- Art. xiArticolo XI Il presente Accordo, i cui testi italiano e portoghese faranno fede, sara'…
